Le comunità energetiche condominiali sono associazioni di autoconsumo collettivo costituite dai condomini per condividere la produzione e il consumo di energia fotovoltaica
Le comunità energetiche rinnovabili possono rappresentare un’opzione vantaggiosa anche per gli edifici condominiali in termini di riduzione dei costi energetici complessivi e impiego ottimale degli impianti.
Prima di procedere, però, con la costituzione di una comunità energetica condominiale, è essenziale condurre un’analisi dettagliata del progetto ed esaminare attentamente gli impatti economici, ambientali e sociali coinvolti.
Scopriamo come creare una comunità energetica in un condominio e quali sono i vantaggi di questa soluzione.
Da premettere che fattibilità, consumi, fabbisogni, costi, produttività e rendimento dell’impianto sono elementi essenziali da valutare per avviare un progetto di comunità energetica.
Comunità energetiche in condominio: cos’è l’autoconsumo collettivo (AUC)
Le comunità energetiche rinnovabili sono aggregazioni costituite da cittadini, imprese, enti locali e attività commerciali con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili.
Questo modello organizzativo è regolamentato dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) ed è stato recepito in Italia attraverso il dl 162/2019.
Anche i soggetti condomini possono unirsi per creare una comunità energetica rinnovabile. L’art. 21 della Direttiva UE RED II definisce questa configurazione, che consente ai consumatori nello stesso edificio di installare impianti di energia rinnovabile, autoconsumo collettivo.
Parliamo di autoconsumo collettivo o comunità energetica condominiale quando i partecipanti alla comunità energetica e l’impianto di produzione rinnovabile si trovano nello stesso edificio o nell’area afferente il condominio.
I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di auto-consumatori devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio. Gli impianti possono essere situati nell’edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell’area afferente alla medesima cabina primaria.
Comunità energetica condominio: come funziona
Sono requisiti fondamentali per le AUC (in caso di energia pulita prodotta con impianto fotovoltaico):
- un impianto fotovoltaico nuovo;
- la connessione alla rete elettrica nazionale:
La comunità energetica condominiale non può essere costituita per:
- impianti fotovoltaici già esistenti;
- impianti con contratti di scambio sul posto;
- impianti stand alone.
La partecipazione alla comunità energetica condominiale è aperta a tutti gli occupanti dello stesso edificio, compresi nuclei familiari, uffici, strutture ricettive e attività commerciali.
Per formare un gruppo di auto-consumatori collettivi, sono sufficienti anche solo due condomini che risiedono in due unità immobiliari separate, entrambe all’interno dello stesso edificio. Questi partecipanti condivideranno i costi dell’impianto fotovoltaico condominiale e saranno i soli beneficiari dei risparmi energetici derivanti.
È importante notare che non è obbligatorio che tutti i condomini aderiscano al progetto. Quindi non è necessaria l’unanimità in sede assembleare. È sufficiente che due partecipanti (due utenti finali distinti) si coordinino, attraverso la firma di un accordo privato, e si trovino nello stesso edificio o condominio.
È ovvio che i condomini che non decidono di aderire all’inizio avranno la possibilità di farlo in un secondo momento, optando per l’inclusione nella comunità energetica condominiale già esistente. Allo stesso tempo, altri condomini potrebbero scegliere di non partecipare attivamente, ma potrebbero comunque fornire i loro dati sui consumi energetici per contribuire alla valutazione dell’opportunità economica.
Come creare una comunità energetica condominiale
La creazione di una comunità energetica condominiale prevede:
- l’identificazione dei partecipanti: il primo passo per costituire una comunità energetica è individuare i potenziali aderenti. Possono partecipare tutti i produttori e/o clienti finali titolari di un punto di connessione all’interno dello stesso edificio o condominio. È fondamentale che gli impianti di produzione siano situati nell’area associata allo stesso edificio o condominio a cui il gruppo fa riferimento;
- redazione di un accordo privato: mirato a regolare le relazioni tra i clienti finali, cioè tra i condomini e i produttori. L’accordo privato può essere costituito tramite un verbale di delibera assembleare che attesta la decisione di istituire un gruppo di autoconsumatori. Questo verbale deve essere sottoscritto dai condomini che aderiscono alla configurazione;
- nomina del referente: colui che tiene i rapporti con il GSE ed ha il compito di presentare la richiesta per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa presso il GSE, gestire le comunicazioni con il GSE e inviare fatture al GSE e distribuire i benefici economici tra i partecipanti all’autoconsumo collettivo;
- l’analisi preliminare: è essenziale condurre un’analisi delle necessità energetiche del gruppo e valutare la fattibilità tecnica ed economica del progetto;
- la costituzione del gruppo: i soggetti intenzionati a condividere l’energia prodotta dagli impianti installati possono unirsi sottoscrivendo un contratto di diritto privato e nominando un referente;
- la progettazione e l’installazione dell’impianto: una volta definite le specifiche tecniche, si procede con l’installazione dell’impianto energetico;
- la gestione e monitoraggio: dopo l’installazione, è necessario monitorare regolarmente l’impianto per assicurarsi che funzioni in modo efficiente. Ciò può implicare una manutenzione regolare e l’aggiornamento delle tecnologie se necessario;
- la condivisione dell’energia: una volta che l’impianto è operativo, l’energia prodotta viene distribuita virtualmente tra i membri dell’autoconsumo secondo le modalità stabilite nell’accordo.
Il progetto fotovoltaico per la comunità energetica condominiale
La progettazione di un impianto fotovoltaico al servizio di una comunità energetica condominiale richiede non solo la gestione degli adempimenti burocratici – che, presumibilmente, può essere affidata all’amministratore di condominio – ma anche l’analisi di diversi fattori di natura tecnica ed economica:
- un’analisi di fattibilità, che includa una corretta valutazione dei servizi, dei consumi e dei fabbisogni energetici del condominio (per medie e per unità);
- un progetto tecnico, che comprenda un esame globale dell’area interessata e delle sue caratteristiche in termine di posizione, ombreggiamento, irradiazione, un progetto di dimensionamento di pannelli e schemi di accumulo;
- un business plan, che includa il calcolo del costo di installazione dell’impianto, la producibilità, il rapporto costi/benefici e il ROI valutato in base agli incentivi previsti.
Come si condivide l’energia nelle comunità energetiche condominiali
La condivisione dell’energia prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è definita come la differenza, su base oraria, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti della CER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei membri associati.
È importante comprendere che il modello di autoconsumo collettivo condominiale è virtuale, non fisico. Il pannello fotovoltaico non si connette direttamente ai contatori di tutti i condomini; piuttosto, la condivisione dell’energia avviene virtualmente tramite un calcolo matematico. Questo significa che durante la notte non viene generata energia condivisa poiché il sole non è presente e l’impianto non produce né immagazzina energia.
In questo processo di prelievo e immissione, ogni condomino coinvolto nella comunità energetica condominiale è chiamato ad assumere comportamenti responsabili e collaborativi nell’utilizzo dell’energia; è importante, ad esempio, adottare un comportamento energetico che consenta di massimizzare il valore dell’energia condivisa.
Se la nostra unità abitativa è vuota durante il giorno a causa del lavoro, un altro condomino può utilizzare l’energia prodotta e contribuire a aumentare la quota di energia condivisa per tutti.
Piuttosto che consumare elettricità di sera, come spesso accade, è consigliabile spostare i consumi durante il giorno per bilanciare l’energia prelevata dalla rete e quella immessa.
Comunità energetica condominio: gli incentivi del decreto CER
Gli incentivi previsti dal Decreto CER sulle comunità energetiche offre due strade per promuovere il loro sviluppo:
- una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE, che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente, per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista un’ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
- un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
- per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Comunità energetica condominio: gli incentivi Superbonus
Le comunità energetiche rinnovabili possono usufruire del Superbonus se costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni stabilite all’art. 42 bis del dl 162/2019 per impianti fotovoltaici aventi potenza fino a 200 Kw (art. 119 comma 16-bis del dl 34/2020 decreto rilancio). L’ammontare complessivo di spese dovrà essere non superiore a 96.000 €.
Vantaggi di una comunità energetica in condominio
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese. I benefici derivanti dalla costituzione di una comunità energetica sono di natura ambientale, economica e sociale:
- riduzione dei costi energetici grazie al risparmio sulla bolletta attraverso l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta dal fotovoltaico;
- ridotti costi di manutenzione dell’impianto fotovoltaico, divisi equamente tra tutti i membri della comunità per abbattere i costi individuali rispetto a un impianto privato;
- valorizzazione degli immobili appartenenti alla comunità energetica rinnovabile, con la possibilità di migliorare la classe energetica e aumentare il valore commerciale;
- maggiore sostenibilità ambientale dell’abitazione, con una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e un impatto ambientale inferiore dovuto al fabbisogno energetico;
- monitoraggio dei consumi energetici tramite l’installazione di tecnologie avanzate per misurare e monitorare l’energia prodotta, consumata e immagazzinata all’interno del gruppo di autoconsumatori collettivi.